TITOLO I
DENOMINAZIONE – SCOPO – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI DI GESTIONE – ORGANI

Articolo 1
Per iniziativa dell’Associazione Culturale “MONS. CELESTINO ECCHER” e della Società “Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. ECCHER società cooperativa” è costituita una fondazione denominata “Fondazione Accademia Internazionale di Smarano”.
La Fondazione nei suoi rapporti internazionali potrà fregiarsi della denominazione in lingua inglese “Smarano Organ Academy Foundation”.
La Fondazione ha sede in Smarano alla via alla Torre n. 8.
L’eventuale trasferimento in altra sede, purchè nel territorio della provincia di Trento, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione che potrà, inoltre, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.
Alla Fondazione potranno successivamente aderire, acquisendo anch’essi automaticamente a tutti gli effetti, la qualifica di fondatori, altri Enti o Persone che vi faranno richiesta.
La domanda d’ammissione dovrà essere rivolta al Presidente della Fondazione che la sottoporrà all’esame e all’approvazione dell’assemblea dei Soci fondatori.
La domanda di ammissione dovrà fare espressa menzione degli apporti patrimoniali eventuali e della disponibilità dell’Ente richiedente ad assumere l’onere del contributo annuo.
L’assemblea dei soci fondatori delibera il riconoscimento, agli Enti ed alle Persone richiedenti, la qualifica di fondatore a tutti gli effetti previsti dal presente Statuto.
Articolo 2
La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera per la promozione di attività culturali nel campo della esecuzione e della divulgazione della Musica in genere e in particolare Musica antica.
La Fondazione si propone come elemento e realtà culturale di eccellenza nella Provincia di Trento ed in particolare nell’ambito territoriale dei Comuni della Predaia, inteso come parte significativa della Comunità della Valle di Non.
Nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, promuove ogni iniziativa utile a diffondere e valorizzare la cultura musicale. In particolare essa:
a) gestisce la formazione di musicisti ed in particolare degli organisti anche a livello accademico; in particolari casi di bisogno ed in relazione alle disponibilità del momento la Fondazione può erogare borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli a copertura anche parziale dei costi di trasferimento e di soggiorno partecipando ai corsi di formazione della Fondazione.
b) promuove la ricerca storica e la conservazione degli organi nella Provincia Autonoma di Trento, fornisce supporto tecnico e scientifico nei processi di restauro e nella costruzione di nuovi strumenti;
c) promuove ed organizza concerti ed attività di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, fondazioni ed associazioni operanti in campo musicale o culturale sia in Provincia che in Italia ed all’estero;
d) promuove ed organizza riunioni, incontri e viaggi di studio ai fini dello scambio regionale, nazionale ed internazionale di esperienze in tema di musica;
e) promuove attività di documentazione e ricerca musicale;
f) provvede all’acquisto di strumenti musicali ed alla dotazione di attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività della Fondazione.
Articolo 3
Principi metodi e strumenti della Fondazione
1) La Fondazione svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:
a) distinzione tra le competenze e le attribuzioni degli organi di governo e degli organi di partecipazione.
b) semplicità, funzionalità ed economicità nell’organizzazione dell’attività culturale e di ricerca;
c) sostegno alla mobilità delle idee e delle risorse umane;
d) promozione della conoscenza dei risultati della ricerca;
e) valutazione indipendente dell’organizzazione e dei risultati delle attività svolte sulla base di criteri condivisi;
f) funzione ausiliaria dell’attività amministrativa rispetto alle attività culturali e di ricerca, che sono alla base della nascita della Fondazione.
2. La Fondazione, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, partecipa al sistema culturale trentino e coopera con gli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca.
3. La Fondazione regola i propri rapporti con la Provincia autonoma di Trento e con la Comunità di Valle, con le sue strutture e con i suoi Enti funzionali tramite un accordo di programma e /o Convenzione. In base allo stesso accordo vengono regolati e gestiti i progetti che la Provincia e /o La Comunità di Valle affida alla Fondazione.
4. La Fondazione, nell’esercitare le proprie funzioni nel campo delle attività culturali e della ricerca, coordina i propri interventi, anche tramite apposite convenzioni ed accordi, con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio provinciale; allo scopo può partecipare e collaborare con Istituzioni Accademiche nazionali ed Estere in progetti di formazione.
5. La Fondazione può conseguire i propri scopi anche attraverso:
a) la realizzazione di progetti di ricerca, convegni, lezioni e seminari;
b) la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e privati nel rispetto degli scopi della Fondazione;
c) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché il concorso alla costituzione degli stessi;
d) l’attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell’editoria, degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicità.
6. La Fondazione può acquisire l’uso, sotto diverse forme, di immobili di terzi e può, infine, procedere all’acquisizione della proprietà od altri diritti reali su immobili, ai sensi di legge.
7. La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l’acquisizione di sedi esterne a quella della Fondazione.
Articolo 4
Fondo di dotazione e Patrimonio
1. Il fondo di dotazione della Fondazione è costituito dai beni che a tal titolo saranno attribuiti dai Fondatori.
2. Del patrimonio della Fondazione andranno altresì a far parte:
– i beni mobili e/o immobili conferiti alla Fondazione dai fondatori, o dai sostenitori, o da qualsiasi altro terzo;
– i beni mobili e/o immobili acquistati dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità.
3.Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno comunque venire impiegati o nell’intensificazione delle attività della Fondazione di cui all’articolo 2 o nell’acquisto di beni strumentali idonei ad incrementare e migliorare lo svolgimento delle attività suddette, restando conseguentemente escluso ogni scopo di lucro.
Pertanto i suddetti eventuali utili o avanzi di gestione non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 5
Finanziamenti
1. Per lo svolgimento della sua attività la Fondazione utilizzerà:
– i redditi derivanti dal suo patrimonio;
– i contributi periodicamente ad essa assicurati dai fondatori e dai sostenitori;
– i contributi e le elargizioni che ad essa comunque perverranno dallo Stato, da Enti pubblici e da privati.
Articolo 6
1.Organi della Fondazione sono:
– il Presidente della Fondazione;
– il Consiglio di Amministrazione
– L’Assemblea dei soci fondatori
– il Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – IL PRESIDENTE – ENTI FONDATORI E SOSTENITORI

Articolo 7
Il Presidente
1.Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca l’Assemblea dei Soci fondatori, presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne cura l’esecuzione delle delibere.
2. Sentito il parere Consiglio di Amministrazione, il Presidente può:
– delegare i suoi compiti, per determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri;
– nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
2.Il Presidente provvede, con pienezza di poteri, alla gestione della Fondazione osservando le direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ferme restando le specifiche competenze riservate dall’art. 8 al Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare il Presidente predispone le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e degli altri provvedimenti e relazioni la cui adozione e approvazione è riservata al Consiglio di Amministrazione
4.In caso di temporaneo impedimento il Presidente può delegare all’esercizio delle sue funzioni un altro Consigliere.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da tre a sette, nominati, per la metà più uno, dalla Associazione Culturale Mons. Celestino Eccher e, per il rimanente, dagli altri soci fondatori.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
3.In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri, la nomina delle persone chiamate a sostituirli spetterà agli e Enti o fondatori che li avevano designati.
4.I Fondatori inadempienti al versamento dei contributi annuali non potranno designare i componenti del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza né deliberare in sede di assemblea.
5.Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente della Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno e dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore artistico.
9. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
a) adotta entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo approva il consuntivo e la relazione sull’attività e lo invia ai Soci Fondatori e ai soci sostenitori;
b) il bilancio preventivo comprenderà anche il programma d’attività relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo approvato dal Consiglio dovrà essere inviato entro trenta giorni dalla sua adozione ai corrispondenti Organi dei Soci Fondatori;
c) delibera l’accettazione delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, salvo che per i beni mobili attinenti all’ordinaria amministrazione;
d) determina il trattamento giuridico ed economico del personale e gli eventuali gettoni di presenza e emolumenti dei componenti degli Organi della Fondazione;
e) nomina il direttore artistico e, ove ritenuto necessario, nomina un Comitato Scientifico e ne stablisce la composizione, le competenze le norme di funzionamento;
f) propone all’assemblea dei soci Fondatori le modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
h) approva la relazione annuale sull’attività della Fondazione, da inviarsi ai Soci Fondatori e ai sostenitori.
10.Ove non sia nominato il Direttore della Fondazione, il Consiglio può delegarne le funzioni ad un membro del Consiglio stesso.
Articolo 9
Soci sostenitori
1.Potranno aderire alla Fondazione, come Sostenitori, Enti pubblici o privati o persone fisiche, che le conferiscano beni o danaro. L’Ente pubblico potrà aderire alla Fondazione in qualità di Socio Sostenitore anche versando un trasferimento in denaro una tantum finalizzato all’incremento del patrimonio della Fondazione, senza che ciò comporti alcun ulteriore impegno economico.
2.Il Socio Sostenitore può recedere dal suo ruolo con le modalità ed i termini previsti dall’art. 24 del codice civile.
3. Le domande di adesione alla Fondazione, come sostenitori, dovranno essere rivolte al Consiglio di Amministrazione che delibererà sulla loro accettazione.
Articolo 10
L’assemblea dei Soci Fondatori
L’Assemblea ordinaria dei Soci Fondatori viene convocata dal Presidente della Fondazione per deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea si considera validamente costituita con la presenza di oltre il cinquanta per cento dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
L’Assemblea, validamente costituita, delibera a maggioranza semplice.
L’assemblea è convocata in via straordinaria per le modifiche allo Statuto.
Per le modifiche allo statuto è richiesta la presenza superiore al cinquanta per cento dei soci fondatori in regola con il disposto dell’art.8 comma 4.

TITOLO III
IL DIRETTORE ARTISTICO

Articolo 11
Il Direttore Artistico
Il Direttore artistico predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al parere del Comitato scientifico, ove nominato, e cura la loro esecuzione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 12
Il Collegio dei Revisori
1.Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, nominati dagli Enti Fondatori.
2.Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e su conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.
3. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

TITOLO V
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 13
Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio (mobiliare e immobiliare) di cui la medesima fosse dotata sarà devoluto a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente del territorio della Provincia di Trento, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14
Il Consiglio di amministrazione eletto all’atto della costituzione resta in carica per un esercizio e sarà rinnovato dall’Assemblea dei soci Fondatori nell’assemblea ordinaria alla fine del primo esercizio.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di persone giuridiche private ed in particolare delle Fondazioni.

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